La Pieve Servizi Assistenziali - Montecchio Maggiore

Accesso agli atti

La richiesta formale di accesso agli atti di questo ente, presentata direttamente o inviata all’IPAB La pieve, deve essere redatta dall’interessato e deve specificare:

le generalità del richiedente
gli estremi del documento oggetto della richiesta o, in mancanza, l’indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l’identificazione
l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso
la motivazione
data e sottoscrizione

Qualora la richiesta sia incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata A/R ed il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

RICHIESTA DI COPIA CARTELLA CLINICA

L'ospite ha diritto ad avere, su richiesta, copia della cartella clinica, ma non può avere l'originale; l'Ente provvederà a farne copia al richiedente.

La cartella clinica può essere rilasciata:

Al diretto interessato
Al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace
A persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante)
All'Autorità giudiziaria
Agli Enti previdenziali
Al Servizio Sanitario Nazionale
Agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie
Ai medici a scopo scientifico-statistico purchè sia mantenuto l'anonimato

La cartella clinica non può essere rilasciata:

A terzi se non muniti di delega (compresi il coniuge o i parenti stretti)
Al medico curante senza l'autorizzazione del paziente
Ai patronati
Ai Ministeri

Le domande vanno indirizzate all'I.P.A.B. La Pieve, Via Pieve 28, 36075 Montecchio Maggiore.

Attenzione! Il seguente modulo è per la richiesta dell'ospite in persona. Non può essere compilato dal familiare. Da usare anche per richieste generiche (richieste di atti, accesso attii di concorso ecc..)

Scarica il documento “ACCESSO AGLI ATTI”

Il seguente modulo invece è per la richiesta da parte del familiare (delega), ed è da consegnare in aggiunta al modulo sopra.

Scarica il documento “MODULO PER DELEGA”

COSTI DI RIPRODUZIONE

Diritti di ricerca e visura € 20,00 a forfait.

Rimborso copia formato A4 - per ciascuna pagina riprodotta (facciata): € 0,25.
Rimborso copia formato A3 - per ciascuna pagina riprodotta (facciata): € 0,50.
Costo copia digitale in formato pdf: € 0,25 a pagina.
Spedizione a mezzo Raccomandata A.R. a rimborso del costo sostenuto.
Spedizione a mezzo PEC: gratuita.
Ritiro presso l'Ente: gratuita.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.

Adottato con deliberazione n. 33 del 07/07/2009

Articolo 1
procedimenti - ambito di applicazione
1.1 Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione dell’I.P.A.B. La Pieve – Servizi Assistenziali di Montecchio Maggiore, sia quando conseguano obbligatoriamente per disposizione normativa cogente, sia qualora prendano avvio d'ufficio o per iniziativa di parte.
1.2 Tutti i procedimenti di cui al primo comma dell'articolo 1) debbono concludersi con l'adozione del provvedimento al quale sono finalizzati.
1.3 Il procedimento amministrativo è inteso quale sequenza di atti e operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'emanazione dell'atto finale.

Articolo 2
termini
2.1 Il termine entro cui deve concludersi il procedimento è di 30 giorni salvo non sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dall'allegato A) del presente regolamento.
2.2 Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell’I.P.A.B. La Pieve – Servizi Assistenziali di Montecchio Maggiore abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

Articolo 3
motivazione

3.1 La motivazione è necessaria per ogni provvedimento amministrativo, sia finale che preparatorio, nel quale l'organo, o il soggetto preposto all'atto, abbia potere di scelta.
3.2 Non è richiesta la motivazione negli atti dovuti in quanto debbano essere necessariamente emanati e siano vincolati - nel contenuto - a disposizioni di legge, di regolamento o norme statutarie.

Articolo 4
Responsabile del procedimento

4.1 Salvo diversa disposizione, il responsabile del procedimento è il capo dell'unità organizzativa o dell'ufficio cui è assegnata, in base alle normative regolamentari di organizzazione vigenti, la trattazione del procedimento amministrativo. E' facoltà del Segretario o del funzionario responsabile di Settore identificare, all'interno della struttura, l'addetto alla trattazione della pratica.
4.2 Quando il responsabile del procedimento non abbia la competenza per adottare il provvedimento finale, il termine indicato nell'allegato A) si riferisce al momento della trasmissione degli atti compiuti all'organo competente. 4.3 Il responsabile del procedimento opera in conformità a quanto disposto della legge n. 241/1990 e delle disposizioni organizzative e di servizio, in particolare di quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5
compiti del responsabile
5.1 Con riferimento agli artt. 5 e 6 della L. 241/90 il responsabile del procedimento:
a) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentale;
c) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze degli Uffici e dei servizi;
d) Richiede i pareri necessari al prosieguo dell'istruttoria e del provvedimento finale;
e) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
f) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Articolo 6
termine finale del procedimento
6.1 I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione dell'atto finale, con esclusione dell'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza di organi di controllo.

Articolo 7
comunicazione inizio procedimento
7.1 L'avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possano subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
7.2 Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio o con le forme di pubblicità più efficaci in relazione al caso.

Articolo 8
contenuto delle comunicazioni
8.1 Nella comunicazione di cui al precedente art. 7 sono indicati:
a) L'intestazione dell'Ente;
b) L'oggetto del procedimento;
c) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
8.2 L'omissione di taluno degli elementi prescritti può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 9
partecipazione al procedimento

9.1 Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive. 9.2 I soggetti interessati al provvedimento, possono prendere visione degli atti del procedimento e richiedere copia degli stessi. Il rilascio delle copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.

Articolo 10
diritto d'accesso

10.1 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
10.2 Il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante richiesta anche verbale, o in via formale, previa presentazione di istanza scritta.
10.3 Nel caso di richiesta informale, la medesima, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
10.4 Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell'interesse così come definito al punto 10.1, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. In entrambe le ipotesi, l'interessato deve indicare:
a) Le informazioni richieste;
b) I documenti e gli atti di cui si chiede la visione o il rilascio di copie;
c) I motivi, atti a comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
d) La propria identità e, ove occorre, i propri poteri rappresentativi.

10.5 Il procedimento di accesso si conclude entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.
10.6 Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Presso la Segreteria dell'Ente è istituito il Registro delle richieste di accesso, nel quale dovranno essere indicate, cronologicamente, le richieste di accesso con tutti gli elementi identificativi di cui al punto 10.4.

Articolo 11
esclusione del diritto di accesso
11.1 Il rifiuto, la limitazione o il differimento del diritto di accesso richiesto in via formale, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, alle circostanze di fatto e di diritto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
11.2 E' escluso, sin d'ora, il diritto di accesso ai documenti che riguardino la vita privata, le situazioni personali e la riservatezza dei dipendenti, amministratori e di realtà professionali comunque operanti all'interno dell'Istituzione. E' escluso, altresì, il diritto di accesso ai documenti che riguardino la vita privata, le situazioni personali e familiari degli ospiti dell’I.P.A.B. La Pieve – Servizi Assistenziali di Montecchio Maggiore. L'Amministrazione si riserva, previa integrazione e conseguente modifica del presente regolamento, di identificare ulteriori ipotesi di esclusione dal diritto di accesso.

Articolo 12
norma di rinvio ed entrata in vigore
12.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicheranno tutte le norme vigenti in materia. La modifica delle norme legislative vigenti, o l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento del presente regolamento entro sei mesi.
12.2 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del medesimo.

Tabella Allegato A

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TERMINE FINALE PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (valevole anche per la comunicazione interlocutoria o negativa all’interessato)

NOTE

richieste di accesso ai dati riguardanti procedure di gara d’appalto

Responsabile uff. Economato

30 (se non diversamente stabilito)

 

collocamento in aspettativa a qualsiasi titolo

Responsabile uff. Personale

45

 

collocamento in congedo anticipato obbligatorio per maternità

Responsabile uff. Personale

20

Effetto immediato a seguito della comunicazione dell’Ispettorato Lavoro

collocamento in congedo facoltativo post-partum

Responsabile uff. Personale

20

 

richieste di mobilità fra Enti

Responsabile uff. Personale

45

 

assunzioni a seguito di procedure concorsuali

Responsabile uff. Personale

45

 

collocamento in congedo obbligatorio per maternità

Responsabile uff. Personale

20

 

presa d’atto rinuncia nomina

Responsabile uff. Personale

20

 

presa d’atto cessazione servizio

Responsabile uff. Personale

20

 

cessione quinto stipendio

Responsabile uff. Personale

15

Dalla data di presentazione della documentazione necessaria da parte dell’interessato

richiesta mod. 98/1 per pratiche pensionistiche

Responsabile uff. Personale

40

 

richieste per indennità fine servizio compilazione mod. INADEL

Responsabile uff. Personale

25

 

dichiarazione di ricovero ospiti

Responsabile  uff. Ragioneria

7

 

dichiarazioni rette pagate

Responsabile  uff. Ragioneria

7

 

dichiarazione di servizio prestato a rapporto professionale

Responsabile  uff. Ragioneria

7

 

liquidazione fatture – compresi – parcelle

Responsabile  uff. Ragioneria

120

Salvo accordi contrattuali diversi con i fornitori di beni, prestazioni o servizi

ammissione ospiti

Responsabile uff. Ingressi

15

Dalla data di accertamento dell’idoneità fisica

dichiarazioni di servizio

Responsabile uff. Segreteria

7

 

dichiarazioni di idoneità a concorsi

Responsabile uff. Segreteria

7

 

sostituzione componenti Commissione concorso

Responsabile uff. Segreteria

15

 

approvazione graduatoria concorso

Responsabile uff. Segreteria

20

Dalla consegna dei verbali da parte della Commissione Giudicatrice

autorizzazione incarichi temporanei presso altri Enti

Responsabile uff. Segreteria

20

Dalla richiesta dell’Amministrazione interessata

esenzione ticket per invalidità

Responsabile dei Servizi

5

 

esenzione ticket per reddito

Responsabile dei Servizi

5

 

È possibile contattare direttamente il Centro per richiededre informazioni generali o una prestazione.
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